venerdì 10 settembre 2010

            

 
   
• Presentazione
• Dicono di noi
• Statuto
• Atto di Costituzione
• Comitato Direttivo
 
 
   
• La cartina
• Il San Carlo
• La sala 
 
 
 
   
• Forum
• Email
• Links
 
 
STATUTO

Statuto del Circolo Cinematografico “ORDET”

Costituzione

Art. 1: è costituito in Foligno il circolo denominato ORDET aderente all’Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani - ANCCI.

Il Circolo è una libera associazione di fatto, regolata a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 44 della legge 1213/1965 e successive modifiche, nonché del presente statuto.

Esso ha sede presso l’Istituto San Carlo, Via Aurelio Saffi 18, 06034 Foligno (Pg).

Art. 2: il circolo esclude scopi di lucro e si propone di svolgere attività cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva.

In linea più generale rientra tra gli scopi del Circolo promuovere la cultura e l’arte attraverso attività specifiche e di formazione e predisporre servizi di assistenza e consulenza culturale per i propri soci.

Inoltre, il Circolo può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3: per il perseguimento dei fini sociali, il Circolo:

a)   può assumere la gestione ed essere titolare di esercizio di sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell’art. 44, 5° comma della legge n. 1213/1965, modificato dal decreto legge n. 26/1994, convertito nella legge n. 153/1994;

b)  può effettuare l’importazione temporanea di film di qualunque metraggio con esenzione dal pagamento dei diritti doganali ai sensi dell’art. 30, legge n. 1213/1965, modificato dal D.L. n. 26/1994, convertito nella legge n. 153/1994.

Soci

Art. 4: sono soci del circolo coloro che vi si iscrivono per partecipare alle sue attività, che ne condividono le finalità istituzionali e che versano la quota sociale annuale.

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell’anno sociale, per espulsione deliberata dal Consiglio di Presidenza del Circolo in caso di violazioni dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari. Contro le decisioni del Consiglio di Presidenza, relativamente al diniego di ammissione e all’espulsione, è possibile presentare ricorso scritto al Comitato direttivo entro 30 giorni dalla data di notifica.

Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E. e rilasciata dal Consiglio di Presidenza del Circolo. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.

Art. 5: tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Circolo. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita dell’associazione.

Organi del circolo

Art. 6: sono organi del Circolo:

a)      il Presidente;

b)      il Consiglio di Presidenza;

c)      il Comitato direttivo;

d)      l’Assemblea dei soci;

e)      il Collegio dei revisori dei conti.

            a) i1 Presidente

Art. 7: il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale del Circolo; dura in carica tre anni; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Comitato direttivo e dell’Assemblea; esercita l’ordinaria amministrazione e compie ogni atto necessario allo svolgimento dell’attività sociale.

            b) il Consiglio di Presidenza

Art. 8: il Consiglio di Presidenza, organo esecutivo del circolo, è formato dal Presidente e da uno o più Vice Presidenti. Esso dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Segretario del Circolo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Art. 9: spetta al Consiglio di Presidenza:

a)    l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo;

b)      lo studio dei problemi connessi al raggiungimento degli scopi del circolo;

c)      l’ammissione dei soci che rivolgono istanza di adesione;

d)      la predisposizione degli ordini del giorno del comitato direttivo e dell’Assemblea;

e)      la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;

f)        la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario del Circolo.

            c) i1 Comitato direttivo

Art. 10: il Comitato direttivo, composto da non meno di cinque membri eletti dall’Assemblea, elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti del Circolo; il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei soci; in tal caso il Presidente diviene socio a tutti gli effetti.

Il Segretario del Circolo è anche Segretario del Comitato direttivo.

Art. 11: compete al Comitato direttivo;

a)      la definizione dei programmi di attività;

b)      l’autorizzazione al presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione;

c)      la determinazione delle quote sociali e di quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività del circolo;

d)      l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

e)      l’esame in appello dei ricorsi presentati al Consiglio di Presidenza di cui all’art. 4, 3° comma;

f)        la proposta di modifiche al presente statuto;

g)      la formulazione degli eventuali regolamenti interni;

h)      la proposta dell’eventuale scioglimento del Circolo.

           d) l’Assemblea dei soci

Art. 12: l’Assemblea, costituita dai soci di cui all’art. 4 del presente statuto, è sovrana. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno ogni tre anni. Può essere convocata in via straordinaria quando il Comitato direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di soci che nel complesso rappresentino non meno di un terzo dei voti espri­mibili in Assemblea.

La convocazione va comunque fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili.

Ai sensi dell’art. 2532, 2° comma del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 13: spetta all’Assemblea:

a)      definire le linee di indirizzo generale dell’attività del Circolo;

b)      eleggere i componenti il Comitato direttivo;

c)      eleggere i componenti il Collegio dei revisori dei conti;

d)      approvare gli eventuali regolamenti interni;

e)      deliberare sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento del Circolo.

Art. 14: le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le modifiche statutarie e per lo scioglimento del Circolo per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

             e) il Collegio dei revisori dei conti

Art. 15: il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti il Comitato direttivo.

Spetta al Collegio dei revisori dei conti:

            a)      la revisione dei bilanci consuntivi annuali del Circolo;

b)      la redazione della relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

c)      i bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede del Circolo entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter essere consultati dai soci.

L’esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Fondo comune

Art. 16: il patrimonio del Circolo è costituito:

a)      dai proventi delle quote associative;

b)      dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo al Circolo;

c)      agli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, 3° comma del presente statuto;

d)   da eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;

e)    da eventuali eccedenze attive di gestione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. È sancita la intrasmissibilità delle quote o contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Scioglimento del circolo

Art. 17: lo scioglimento del Circolo deve essere deliberato dall’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 14, 1° comma. il patrimonio residuo del Circolo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 18: tutte le cariche elettive sono gratuite

Art. 19: per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea.

 

 

 

L'originale dello Statuto è consultabile presso la sede del Circolo Cinematografico Ordet, in Via Aurelio Saffi 18 a Foligno (Pg).