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Statuto del Circolo
Cinematografico “ORDET”
Costituzione
Art.
1: è costituito in Foligno il circolo
denominato ORDET aderente all’Associazione Nazionale Circoli Cinematografici
Italiani - ANCCI.
Il
Circolo è una libera associazione di fatto, regolata a norma dell’art. 36 e
seguenti del Codice Civile, dell’art. 44 della legge 1213/1965 e successive
modifiche, nonché del presente statuto.
Esso
ha sede presso l’Istituto San Carlo, Via Aurelio Saffi 18, 06034 Foligno (Pg).
Art.
2: il circolo esclude scopi di lucro e si
propone di svolgere attività cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti,
conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel
quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale
e audiovisiva.
In
linea più generale rientra tra gli scopi del Circolo promuovere la cultura e
l’arte attraverso attività specifiche e di formazione e predisporre servizi
di assistenza e consulenza culturale per i propri soci.
Inoltre,
il Circolo può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e
meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Art.
3: per il perseguimento dei fini sociali, il
Circolo:
a)
può assumere la gestione ed essere titolare di esercizio di sala
cinematografica riservata ai soci ai sensi dell’art. 44, 5° comma della legge
n. 1213/1965, modificato dal decreto legge n. 26/1994, convertito nella legge n.
153/1994;
b)
può effettuare l’importazione temporanea di film di qualunque
metraggio con esenzione dal pagamento dei diritti doganali ai sensi dell’art.
30, legge n. 1213/1965, modificato dal D.L. n. 26/1994, convertito nella legge
n. 153/1994.
Soci
Art.
4: sono soci del circolo coloro che vi si
iscrivono per partecipare alle sue attività, che ne condividono le finalità
istituzionali e che versano la quota sociale annuale.
L’ammissione
dei soci è deliberata dal Consiglio di Presidenza.
La
qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza a seguito del mancato
versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell’anno sociale,
per espulsione deliberata dal Consiglio di Presidenza del Circolo in caso di
violazioni dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari.
Contro le decisioni del Consiglio di Presidenza, relativamente al diniego di
ammissione e all’espulsione, è possibile presentare ricorso scritto al
Comitato direttivo entro 30 giorni dalla data di notifica.
Le
proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera
annuale vidimata dalla S.I.A.E. e rilasciata dal Consiglio di Presidenza del
Circolo. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni
di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di
circolazione.
Art.
5: tutti i soci maggiorenni hanno diritto di
voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi del Circolo. Il diritto di voto non può essere
escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita
dell’associazione.
Organi del circolo
Art.
6: sono organi del Circolo:
a)
il Presidente;
b)
il Consiglio di Presidenza;
c)
il Comitato direttivo;
d)
l’Assemblea dei soci;
e)
il Collegio dei revisori dei conti.
a) i1 Presidente
Art.
7: il Presidente, a tutti gli effetti, ha la
rappresentanza legale del Circolo; dura in carica tre anni; convoca e presiede
le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Comitato direttivo e
dell’Assemblea; esercita l’ordinaria amministrazione e compie ogni atto
necessario allo svolgimento dell’attività sociale.
b) il Consiglio di Presidenza
Art.
8: il Consiglio di Presidenza, organo esecutivo
del circolo, è formato dal Presidente e da uno o più Vice Presidenti. Esso
dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il
Segretario del Circolo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio di Presidenza.
Art.
9: spetta al Consiglio di Presidenza:
a)
l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo;
b)
lo studio dei problemi connessi al raggiungimento degli scopi del
circolo;
c)
l’ammissione dei soci che rivolgono istanza di adesione;
d)
la predisposizione degli ordini del giorno del comitato direttivo e
dell’Assemblea;
e)
la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
f)
la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario del Circolo.
c) i1 Comitato direttivo
Art.
10: il Comitato direttivo, composto da non meno
di cinque membri eletti dall’Assemblea, elegge il Presidente e uno o più Vice
Presidenti del Circolo; il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei
soci; in tal caso il Presidente diviene socio a tutti gli effetti.
Il
Segretario del Circolo è anche Segretario del Comitato direttivo.
Art.
11: compete al Comitato direttivo;
a)
la definizione dei programmi di attività;
b)
l’autorizzazione al presidente a compiere atti di straordinaria
amministrazione;
c)
la determinazione delle quote sociali e di quelle eventuali per la
partecipazione a specifiche attività del circolo;
d)
l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
e)
l’esame in appello dei ricorsi presentati al Consiglio di Presidenza di
cui all’art. 4, 3° comma;
f)
la proposta di modifiche al presente statuto;
g)
la formulazione degli eventuali regolamenti interni;
h)
la proposta dell’eventuale scioglimento del Circolo.
d)
l’Assemblea dei soci
Art.
12: l’Assemblea, costituita dai soci di cui all’art. 4 del presente
statuto, è sovrana. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno
ogni tre anni. Può essere convocata in via straordinaria quando il Comitato
direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di soci che nel complesso
rappresentino non meno di un terzo dei voti esprimibili in Assemblea.
La
convocazione va comunque fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede
almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
In
prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati
almeno due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione l’Assemblea
delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili.
Ai
sensi dell’art. 2532, 2° comma del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un
solo voto.
Non
sono ammesse deleghe.
Art.
13: spetta all’Assemblea:
a)
definire le linee di indirizzo generale dell’attività del Circolo;
b)
eleggere i componenti il Comitato direttivo;
c)
eleggere i componenti il Collegio dei revisori dei conti;
d)
approvare gli eventuali regolamenti interni;
e)
deliberare sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento
del Circolo.
Art.
14: le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di
quelle per le modifiche statutarie e per lo scioglimento del Circolo per le
quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo
della sede del relativo verbale.
e)
il Collegio dei revisori dei conti
Art.
15: il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti
dall’Assemblea al di fuori dei componenti il Comitato direttivo.
Spetta
al Collegio dei revisori dei conti:
a)
la revisione dei bilanci consuntivi annuali del Circolo;
b)
la redazione della relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.
c)
i bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede
del Circolo entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter
essere consultati dai soci.
L’esercizio
sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Fondo
comune
Art. 16: il patrimonio del Circolo è costituito:
a)
dai proventi delle quote associative;
b)
dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo al Circolo;
c)
agli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, 3°
comma del presente statuto;
d)
da eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;
e)
da eventuali eccedenze attive di gestione.
È
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo
che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. È sancita
la intrasmissibilità delle quote o contributi associativi, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Scioglimento
del circolo
Art.
17: lo scioglimento del Circolo deve essere deliberato dall’Assemblea
secondo le modalità previste dall’art. 14, 1° comma. il patrimonio residuo
del Circolo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o
affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Norme
finali
Art. 18:
tutte le cariche elettive sono gratuite
Art.
19: per quanto non previsto dal presente statuto
si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali
regolamenti interni approvati dall’Assemblea.
L'originale dello
Statuto è consultabile presso la sede del
Circolo Cinematografico Ordet, in Via Aurelio Saffi 18 a Foligno (Pg).
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